(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Puglia n. 94
                       dell'8 settembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1.  In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni
in  materia  di  risorse  idriche",  la  Regione  Puglia,  al fine di
garantire  l'esplicazione dell'azione amministrativa e della gestione
del  servizio  idrico  integrato  (SII)  in  funzione  dei criteri di
economicita',  efficacia  ed  efficienza,  disciplina con la presente
legge   gli   adempimenti   e  le  procedure  di  propria  competenza
riguardanti:
      a) la  delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali (ATO),
per la gestione del SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici
di  captazione,  adduzione  e distribuzione di acqua a usi civili, di
fognatura e depurazione delle acque usate;
      b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
      c) le modalita' per l'organizzazione e la gestione del SII.